Prof. Giuseppe Barone, Presidente FNOMCeO presso Istituto SIMOH

Prof. Giuseppe Barone, Presidente FNOMCeO presso Istituto SIMOH

Determina sulle “Medicine Non Convenzionali” approvata dalla FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi degli Odontoiatri il 18 Maggio 2002.

Il documento qui di seguito riportato costituisce la Determina ufficiale adottata dal Consiglio Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) in data 18 Maggio 2002 (ratificata in data 21 Giugno 2002) con le “Linee-Guida sulle Medicine Non Convenzionali”.

Sono 9 le Medicine e le pratiche non convenzionali ricondotte ad “Atto Medico” di esclusiva competenza del medico-chirurgo regolarmente iscritto all’Ordine professionale dei medici chirurghi e odontoiatri.

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CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO (Terni 18 Maggio 2002)

Si è svolto a Terni il 17-18 maggio 2002 il Convegno Nazionale della FNOMCeO sul tema “La professione medica e le medicine non convenzionali: rischi ed opportunità”.

Alla manifestazione, che ha avuto ampio risalto sui mezzi di informazione, hanno preso parte i Presidenti dei 103 Ordini provinciali dei medici, esponenti politici e cultori della materia che, con il loro contributo, hanno determinato la stesura di un documento, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 18 maggio, che rappresenta un punto di riferimento per la professione medica per quanto attiene all’esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali.

Qui di seguito il Testo integrale della Determina della FNOMCeO:

LINEE GUIDA DELLA FNOMCeO
SU MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI

“Le medicine e le pratiche non convenzionali” ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del parlamento europeo del 29/5/97 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d’Europa del 4/11/99 che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatisi in Europa, negli ultimi decenni, sono:
1.Agopuntura
2.Fitoterapia
3.Medicina Ayurvedica
4.Medicina Antroposofica
5.Medicina Omeopatica
6.Medicina Tradizionale cinese
7.Omotossicologia
8.Osteopatia
9.Chiropratica
L’esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e pertanto si ritiene:
essere le medicine esercitabili e le pratiche gestibili, in quanto atto medico, esclusivamente da parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un’adeguata informazione e l’acquisizione di esplicito consenso consapevole;
essere il medico chirurgo e l’odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico chirurgo e l’odontoiatra sono abilitati all’atto diagnostico, che consente la corretta discriminante fra utilità e vantaggio del ricorso consapevole a trattamenti non convenzionali;
essere, in questa impostazione, il medico chirurgo e l’odontoiatra gli unici in grado di evitare che le medicine e pratiche non convenzionali vengano proposte e prescritte a pazienti senza possibilità di vantaggio, sottraendoli alle disponibili terapie scientificamente accreditate sulle quali dovrà essere sempre aggiornato attraverso l’ECM;
essere il medico chirurgo e l’odontoiatra gli unici soggetti legittimati ad effettuare diagnosi, e a predisporre il relativo piano terapeutico e a verificare l’attuazione dello stesso sul paziente;
essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali, perseguire nei modi dovuti e con tempestività, denunciando all’autorità competente chiunque, non medico, eserciti le suddette medicine e pratiche non convenzionali;
essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei medici chirurghi e odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da parte di non medici relativamente alle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate;
essere opportuna la costituzione a livello nazionale FNOMCeO di una banca dati sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alle medicine e pratiche non convenzionali anche su segnalazione dei singoli Ordini provinciali;
di richiedere con forza, per far corrispondere alla consistente domanda di medicine e pratiche non convenzionali, un coerente sviluppo di sistemi preposti alla tutela dell’efficacia e sicurezza, la costituzione di un’Agenzia nazionale composta da soggetti istituzionali quali: il Ministero della Salute, le Regioni, il MURST, e la FNOMCeO.
Tra i compiti principali da affidare a tale Organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture regionali, sono da prevedersi:
1.l’individuazione e la regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche non convenzionali;
2.le promozione della ricerca di base e applicata, secondo le regole di buona pratica clinica, nelle aree esclusive e soprattutto in quelle integrate favorendo la conoscenza dei princìpi e dell’uso appropriato delle medicine e pratiche non convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di finanziamenti propri e derivanti da soggeti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo;
3.il monitoraggio e l’informazione, attraverso relazioni semestrali/annuali alle istituzioni responsabili della tutela della salute, sull’uso appropriato, efficace e sicuro delle medicine e pratiche non convenzionali;
4.la regolamentazione dei percorsi formativi attraverso:
a) l’individuazione dei criteri per l’adozione degli ordinamenti didattici;
b) la definizione dei criteri e dei requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione;
5.la sollecitazione, alle istituzioni competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere normativo o regolamentare utili al perseguimento dei propri scopi istitutivi;
sollecitare il Parlamento ad attivarsi affinchè si pervenga ad una modifica normativa sulla pubblicità sanitaria, su proposta della FNOMCeO, con l’inserimento di norme specifiche per il settore;
sollecitare le Autorità competenti ad attivarsi al fine dell’inserimento delle voci, relative alle prestazioni professionali rese nell’esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate, all’interno della Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche ed odontoiatriche (DPR 17/2/1992), che, peraltro, necessita di una sostanziale e globale revisione;
prevedere l’istituzione presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate. L’inserimento nel registro dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinato alla individuazione di criteri che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della FNOMCeO, in collaborazione con le Scuole e Società Scientifiche accreditate dalla FNOMCeO stessa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

La Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

CHIEDE

Con forza urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine dell’approvazione di una normativa specifica concernente le medicine non convenzionali sulla base di quanto contenuto nel presente documento.

Testo FNOMCeO approvato il 18.05.2002 e ratificato in data 21.06.2002