Il diritto alla salute è l’unico diritto per il quale la Carta Costituzionale italiana riserva l’aggettivo “fondamentale”, richiamato espressamente dall’art. 32.

Da ciò derivano precise conseguenze giuridiche.

Esso è inalienabile, intrasmissibile, indisponibile e irrinunciabile; è inoltre un diritto valevole erga omnes, non solo per i cittadini italiani ma anche per gli stranieri.

Il diritto del malato alla salute e a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall’art. 32 della nostra Costituzione secondo il quale:

Originale della Costituzione italiana

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

La libertà di scelta terapeutica del singolo cittadino è un diritto che va affermato e tutelato, insieme al riconoscimento della libertà di cura per il medico.

Le convinzioni personali, culturali e spirituali di ciascun individuo influenzano l’interpretazione e l’esperienza di malattia e di guarigione.

 

Comunicazione a cura di:
Centro Ricerche Biomediche
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