supermercatoMolto spesso i consumatori, nella scelta del prodotto, vengono attratti da indicazioni quali “naturale”, “tradizionale” o “artigianale”. Ma che valore hanno simili dichiarazioni? E soprattutto: sono affidabili?

Purtroppo la normativa non definisce precisamente i contorni di tali diciture.

Il Regolamento UE 1169/2011 sull’informazione al consumatore, all’art. 7, pone a carico dell’operatore del settore alimentare responsabile per la presenza e la correttezza delle informazioni in etichetta il dovere di non ingannare il consumatore. Pertanto, definire un alimento in maniera impropria, potrebbe determinare problematiche di conformità a carico dell’OSA responsabile.

Ma stabilito il principio generale, restano fortemente indefiniti i criteri a cui ancorare la verifica della veridicità o meno dell’informazione apposta in etichetta nel caso dei termini sopra citati.

Il vuoto legislativo che tuttavia circonda il loro utilizzo non consente infatti di definire in maniera univoca quando un alimento sia naturale, tradizionale o artigianale.

Alcuni indicatori, tuttavia, possono aiutare il consumatore a orientarsi e … [Per leggere l’articolo per intero clicca qui]

Fonte: Nutrizione33 del 04.10.2016

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